IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanita', ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanita', possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro;
Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico - sanitaria»;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita', Sessione XLVI - Sez. III, nella seduta del 1° marzo 2007, in ordine all'uso del manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, prodotto e commercializzato dalla ditta Coccato & Mezzetti S.r.l. con sede legale a via Ugo Foscolo, 12 in Galliate (Novara), in sostituzione dell'uso della sola cassa di legno, per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;
Ritenuto, in conformita' delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica;
Decreta:
1. E' autorizzato l'uso in ambito nazionale di un manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:
a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 Km (&60; 100 Km);
b) cremazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 Km (&60; 100 Km);
c) l'uso del predetto manufatto dovra', comunque, rispettare tutte le prescrizioni gia' previste dalla vigente normativa per l'uso del cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, deve escludersi l'uso ditale manufatto, nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva.
La presente autorizzazione e' valida per la durata di cinque anni. L'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovra' essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.
2. E' fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operativita' del manufatto sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la vendicita'.
La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2007
Il Ministro: Turco